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Legge 21/12/2001 n. 443

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui alla Legge 10febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonchè alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.

3. il Ministro dei lavori pubblici, con proprio Decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto Decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto rferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.

4. Con il Decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni. 4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale.". “Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare). -

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente Legge

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della presente Legge

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13

e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13 della presente Legge; e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13. 1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. 1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato. 1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 7, nonchè per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione).". "Art. 11 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare).

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere

b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'art. 8, comma 2, della presente Legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonchè all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate.". "Art. 12 (Consorzi stabili).

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art. 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purchè ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. Il regolamento di cui all'art. 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonchè l'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 34 della presente Legge.

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere

b), d), e) ed e-bis), nonchè più di un consorzio stabile.

6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'art. 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, del Decreto-Legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.". "Art. 13 (Riunione di concorrenti). 1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonchè gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'art. 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo art. 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonchè nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed

e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capo gruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 5-bis. È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

 

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